La decadenza dal beneficio d’inventario
L’erede che accetta con beneficio d’inventario, in alcune ipotesi previste dalla legge, decade dal beneficio.
Questa regola generale in materia di successioni presenta un’eccezione.
Infatti, i minori, gli interdetti e gli inabilitati non decadono dal beneficio d’inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato di interdizione o d’inabilitazione.
Le ipotesi di decadenza dal beneficio d’inventario
L’art. 493 c.c. prevede che l’erede decada dal beneficio d’inventario quando
- aliena uno o più beni ereditari,
- sottopone a pegno o ipoteca uno o più beni ereditari,
- oppure transige relativamente a uno o più beni ereditari
senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.
L’autorizzazione – per i beni mobili – non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.
Ulteriori ipotesi di decadenza dal beneficio d’inventario
Altre causa di decadenza sono previste dagli artt. 494 e 505 c.c.
In caso di omissione o infedeltà nell’inventario, l’erede decade dal beneficio se ha agito in mala fede.
La decadenza è prevista sia quando l’erede omette di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità sia quando denunzia passività non esistenti.
Le ipotesi indicate dall’art. 505 c.c.
In ambito di successioni è di fondamentale importanza l’art. 505 c.c.
La norma indica le cause di decadenza dal beneficio d’inventario nell’eventualità in cui l’erede proceda con la liquidazione concorsuale.
Bisogna distinguere tra
- l’ipotesi in cui l’utilizzo di tale procedura sia conseguente all’opposizione – ex art. 498 c.c. – presentata da uno o più creditori o legatari
- e quella in cui l’erede, di sua iniziativa, si avvalga della procedura di liquidazione concorsuale.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 498 c.c.
In caso di opposizione dei creditori o legatari, la decadenza dal beneficio d’inventario discende dal mancato compimento della liquidazione o dello stato di graduazione nel termine fissato dall’art. 500 c.c.
Nello specifico, ad esempio, interviene quando l’erede effettua pagamenti a favore di creditori o legatari dopo che è avvenuta la notifica dell’opposizione.
Interviene anche, sempre a titolo esemplificativo, quando l’erede omette di invitare i creditori o di pubblicare l’invito sul foglio degli annunci legali.
L’inosservanza dell’art. 500 c.c.
Nell’ipotesi in cui la liquidazione concorsuale sia promossa dall’erede, la decadenza dal beneficio d’inventario si ha quando quest’ultimo
- non rispetta il termine stabilito dall’art. 500 c.c.
- o effettua dei pagamenti dopo l’invito dei creditori.
Il termine di cui al primo punto – su istanza di uno o più creditori o legatari – può essere assegnato dall’autorità giudiziaria all’erede per
- liquidare le attività ereditarie e
- per formare lo stato di graduazione.
I soggetti legittimati a far valere la decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario
Ai sensi dell’art. 505 c.c., ultimo comma,
la decadenza dal beneficio d’inventario può essere fatta valere solo dai creditori ereditari e dai legatari
Si discute se, anche nelle ipotesi di decadenza non contemplate dall’articolo citato, i legittimati possano essere anche altri soggetti.
La dottrina e la giurisprudenza – ad eccezione di qualche particolare caso – escludono che altri soggetti possano far valere la decadenza dell’erede dal beneficio.
Gli effetti della decadenza dal beneficio d’inventario
La decadenza comporta la confusione fra il patrimonio dell’erede e quello ereditario.
Conseguenza diretta è la responsabilità illimitata dell’erede relativamente ai debiti ereditari.
L’erede risponde quindi dei debiti ereditari anche con il suo patrimonio personale.
La decadenza dal beneficio non pregiudica però gli atti conclusi medio tempore.
Tali atti conservano infatti la loro validità ed efficacia.
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